TFR, LO STATO COSTRETTO A PAGARE

La Gilda di Treviso costringe lo Stato a restituire agli insegnanti la trattenuta del 2,5% sul TFR fatta indebitamente. Si tratta di 2/3mila euro.

Chi può e come ottenere il rimborso? Ne parliamo con l’avvocato Innocenzo D’Angelo.

 

 

In allegato il testo del ricorso per decreto ingiuntivo accolto dal Tribunale di Treviso e il testo dell’opposizione presentata dal MInistero tramite l’Avvocatura dello Stato.

1.decreto_ingiuntivo

2.opposizione

 

 

 

DIRITTI PER I PRECARI

Diritto agli aumenti stipendiali di anzianità per i lavoratori “precari”, in particolare per gli insegnati “precari”.

Nel settembre 2010 il Tribunale di Treviso – con la sentenza che si allega – si è pronunciata sulla questione del riconoscimento dell’equiparazione tra insegnanti di ruolo e precari, sotto il profilo degli scatti stipendiali di anzianità .

A tutti gli insegnanti con contratto a tempo determinato, nominati anno dopo anno, i cd “precari della scuola” è riconosciuto il diritto ad una retribuzione che tenga conto dell’anzianità di servizio maturata analogamente a quanto avviene per i docenti di ruolo (e già riconosciuto agli insegnati di religione “precari”).

Il diritto viene riconosciuto per le retribuzioni maturate nei cinque anni antecedenti la domanda giudiziale o ad una formale diffida a pagare gli arretrati stipendiali, essendo per i periodi precedenti maturata la prescrizione.

Per tutelare i propri diritti gli insegnanti “precari” o gli altri lavoratori “precari”, prima di rivolgersi al Giudice, dovranno quindi inviare una diffida al datore di lavoro (il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per gli insegnati), effettuare i conteggi di quanto spettante in base alla carriera “negata” e poi depositare un tentativo di conciliazione.

E’ evidente la portata del principio introdotto con questa sentenza che permette ai “precari” di chiedere la maggior retribuzione e ciò in attesa di essere immessi in ruolo ed avere un contratto a tempo indeterminato.

Avv. Daniela Arciprete

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POSSESSO E USUCAPIONE DI CASE E TERRENI

Possesso e usucapione di case e terreni (artt.1158 ss. C.C. )

Cos’è l’usucapione?
E’ un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un bene immobile (case terreni o loro parti). Grazie all’usucapione possono divenire definitive e legittime situazioni di fatto perpetuatesi nel tempo. Dunque, per esempio, acquista il diritto di proprietà su un terreno intestato ad altri chi ne ha avuto il possesso per almeno vent’anni in modo continuo, pacifico ed indisturbato. Ciò significa che, indipendentemente da quanto risulta ufficialmente al catasto e nei registri immobiliari, chi ha il possesso di un bene e lo usa pubblicamente come proprio per molti anni di seguito (20), senza che altri abbiano ad avanzare pretese, può chiedere all’autorità giudiziaria che venga dichiarato l’acquisto per intervenuta usucapione. Gli anni di possesso si riducono a 15 nel caso di fondi rustici siti in comuni montani o con redditi molto bassi. Solo 10 invece gli anni per l’usucapione di un immobile, se si è in possesso di un valido titolo trascritto (ad es.atto di compravendita con descrizione del bene e/o allegate planimetrie del terreno, della casa o loro parti).

Casistica
Voi, e prima di voi vs.padre, avete da tempo immemorabile il possesso di un terreno e quando decidete di venderlo, non potete perché scoprite che intestatari catastali risultano essere soggetti, magari lontani parenti, che mai hanno utilizzato neppure parte del detto terreno né mai hanno avanzato pretese in tal senso, e magari ormai da decenni sono deceduti o emigrati all’estero.

Cosa fare per far dichiarare l’usucapione
Bisogna far dichiarare ad un giudice che avete acquistato il diritto di proprietà per intervenuta usucapione. Naturalmente ciò sarà possibile se avete avuto il possesso del bene ininterrottamente e pacificamente per il tempo necessario (vedi sopra). Dovrete trovare dei testimoni che possano confermare questi fatti – in particolare il possesso – procurarvi documenti che dimostrino come abbiate usato come proprio l’immobile (ad es.pagamenti tasse e imposte – contratti – fotografie) e con i certificati catastali e una planimetria dei luoghi dovrete rivolgervi ad un avvocato che, se riterrà esservene i presupposti, avvierà la causa civile per ottenere la dichiarazione di acquisto della proprietà per usucapione.

ECCESSIVA LUNGHEZZA DEL PROCESSO

Ricorso ai sensi dell’art.6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo Dal 2001, sono i giudici delle Corti d’Appello (e non più la Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo) a decidere sulle cause avviate contro lo Stato italiano dai cittadini che pretendono un risarcimento per i danni subiti dall’eccessiva lunghezza di un processo che li abbia visti parte. In poco tempo si sono già avvicendati diversi orientamenti. Inizialmente i giudici italiani applicavano alla lettera i principi sanciti a livello comunitario e ,ogni qualvolta si superavano i “fatidici” tre anni, considerati il limite oltre il quale una procedura può considerarsi eccessivamente lunga, condannavano lo Stato italiano al risarcimento. Dunque non c’era bisogno di dimostrare quale fosse il danno derivante dalla lentezza del processo, IL SOLO FATTO DI AVER DOVUTO SUBIRE LE LUNGAGGINI DELLA GIUSTIZIA ITALIANA (si consideri che occorrevano anche 8/10 anni per arrivare solo alla sentenza di I °grado)GIUSTIFICAVA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO – seguendo i principi applicati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.Si riteneva dunque che, accertata la lentezza del processo, un danno ci fosse anche se veniva liquidato in somme contenute quando non si riusciva a dimostrare l’esistenza di particolari danni conseguenza di detta lentezza. Da alcuni mesi però le Corti d’Appello avevano iniziato a respingere i ricorsi, pretendendo la dimostrazione di un effettivo danno. Dunque venivano sviliti i principi riconosciuti dalla Corte di giustizia Europea. La Cassazione si è di recente pronunciata invece contro quest’ultimo orientamento delle Corti Italiane riaffermando che le Corti d’Appello devono attenersi ai principi stabiliti dalla Corte Europea per i diritti dell’uomo.
Questo studio ha seguito più casi davanti a più Corti d’Appello.
Cosa occorre predisporre per valutare la possibilità e l’opportunità di ricorrere per l’eccessiva lunghezza dei processi?1) copia degli atti introduttivi (citazione o ricorso e comparsa di risposta) 2) cronistoria delle udienze 3) copia della sentenza se già emessa.
Nota BeneIl ricorso si può fare anche se il processo non è ancora concluso, ma va assolutamente proposto entro sei mesi da quando diventa definitiva la sentenza.

PERDITA DI CHANCES

RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI ALLA PERDITA DI CHANCES LAVORATIVE OSSIA ALLA PERDITA DI UN’OCCASIONE DI LAVORO
Avete perso l’occasione e/o la possibilità di ottenere un lavoro o una promozione perché avete partecipato ad concorso o ad una votazione, ma queste non si sono svolte regolarmente ? Se in mancanza di irregolarità e/o illegittimità avreste potuto vincere il concorso, ottenere la promozione o l’incarico, perché eravate in possesso di tutti i requisiti richiesti, avete subito una perdita di chances – la perdita dell’occasione di ottenere un beneficio futuro e possibile.
Tale perdita di chances, in presenza di alcuni presupposti, ben può giustificare la richiesta di un congruo risarcimento del conseguente danno.
CON SENTENZA DEL GIUGNO 2003 Il Tribunale di Treviso – SEZIONE LAVORO – ha condannato una scuola e il suo dirigente scolastico alrisarcirmento dei danni subiti da un insegnante che non aveva ottenuto un incarico all’interno della scuola a causa del fatto che la procedura di voto non si era svolta correttamente. Il giudice ha accolto la richiesta di risarcimento del danno per perdita di chances dopo aver accertato 1 - che in caso di votazione corretta, il professore avrebbe potuto esser eletto ed ottenere l’incarico e conseguentemente l’aumento di stipendio. 2 - che la concreta possibilità di eeser eletto non era trascurabile (ritenendo non essere a tal fine necessario una probabilità superiore al 50%., ma sufficiente – come nel caso concreto – il sussistere di una possibilità su tre)
DUNQUE SI E’ RICONOSCIUTO CHE E’ BUON DIRITTO DI UN DIPENDENTE – ANCHE PUBBLICO – DI VEDER TUTELATE LE PROPRIE ASPETTATIVE DI LAVORO CHE NON POSSONO ESSERE ANNULLATE DA UN VIZIO NELLA PROCEDURA CON CUI SI E’ ASSEGNATO L’INCARICO
Se siete interessati alla materia siamo a disposizione per fornirvi informazioni ulteriori ed il testo della sentenza del Tribunale di Treviso

SEPARAZIONE TRA CONIUGI

SEPARAZIONE TRA CONIUGIQuando tra i coniugi sorgono delle incompatibilità di carattere che rendono impossibile continuare la convivenza, per la legge italiana si può giungere ad una separazione che può essere consensuale o giudiziale.

SEPARAZIONE CONSENSUALE

Se i coniugi arrivano entrami a questa decisione, e non vi sono forti contrasti, possono rivolgersi anche ad un solo avvocato che ascoltate le loro esigenze potrà aiutarli ad arrivare ad un accordo che, costruito assieme, avrà buone possibilità di essere rispettato e permetterà di arrivare al divorzio senza problemi il che è particolarmente importante soprattutto se ci sono figli. Se invece ci sono grossi contrasti – sui figli e/o economici – è preferibile che ciascuno dei coniugi sia assistito da un suo avvocato. Non solo si eviteranno quelle discussioni che in una fase in cui i coniugi spesso ancora convivono sono controproducenti, soprattutto in presenza di figli, ma entrambi si sentiranno tutelati ed arriveranno ad accettare le condizioni con maggiori possibilità che poi queste siano rispettate. Spesso accade che sia uno solo dei coniugi a prendere la decisione di separarsi e lo imponga all’altro che dovrà accettare una modifica della sua vita senza poter fare nulla per evitarlo. Chi subisce la decisione dell’altro, magari inaspettatamente, diventa un soggetto debole e proprio per questo dovrà tutelarsi con un proprio avvocato. Chi impone la decisione di separarsi spesso ha già contattato un avvocato e ha già concordato quali potrebbero essere le condizioni della separazione (cioè chi terrà i figli e quando, quale sarà l’assegno di mantenimento, ecc) e cercherà di convincere l’altro ad accettare lquell’unico avvocato per evitare lungaggini e spese. In questo caso chi subisce la decisione dovrà ben valutare se l’accordo proposto sia conveniente e non farsi travolgere dagli eventi. Se è vero che le condizioni di separazione si possono modificare è anche vero che ciò non è affatto facile. Nella maggior parte dei casi quanto deciso con la separazione viene riconfermato anche nel divorzio. Dunque la decisione potrebbe essere vincolante per sempre.avrà valore vincolante per entrambi. Cosa AccadeQuando i coniugi raggiungono l’accordo i legali predisporranno un atto con cui si chiederà l’OMOLOGA della separazione alle condizioni concordate. Si terrà una sola udienza in cui il giudice deve verificare che non c’è possibilità di riconciliazione e che non ci sono condizioni lesive dei diritti dei figli.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE

Alla separazione giudiziale si arriva per lo più quando le parti non trovano un accordo e così si mette nelle mani del giudice la decisione di come si regolamenterà la separazione. E’ evidente che salvo casi di grande conflittualità è sempre meglio cercare di cedere su qualcosa in cambio di altro piuttosto che dover subire una vera e propria sentenza che potrebbe scontentare entrambi i coniugi. La separazione giudiziale è infatti un vero e proprio processo nel quale il giudice raccoglie le prove attraverso documenti testimoni e perizie. Certo ascolta anche i coniugi, ma non sempre si avrà tempo modo di spiegare tutta la situazione. Cosa AccadeL’avvocato predisporrà un ricorso contenente le richieste del suo assistito; il Tribunale fisserà un’udienza per tentare la conciliazione e, nel probabile caso in cui ciò non avvenga, saranno determinate le condizioni che provvisoriamente regoleranno la separazione finchè , con i normali tempi di una causa civile, si arriverà alla sentenza. In ogni momento però i coniugi potranno arrivare ad un accordo e tramutare la separazione giudiziale in consensuale Documenti NecessariBisogna distinguere tra quelli che potranno servire all’avvocato e quelli che devono essere depositati in tribunale Documenti utili all’avvocatoDichiarazioni dei redditi ed ultime buste paga di entrambi i coniugi Reale valore proprietà immobiliari ( ev stima) Auto, moto altri beni di rilievo, Schema spese familiari (affitto, spese per utenze spese condominiali, mutui, rette per scuola ed attività figli ecc) Documenti necessari per il Tribunale.Estratto dell’atto di matrimonio. Attenzione, deve esser chiesto nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato. Certificato di stato famiglia e di residenza del marito Certificato di stato famiglia e di residenza della moglie taluni tribunali chiedono l’ultima dichiarazione dei redditi

SEPARAZIONE DI FATTO

La semplice “separazione di fatto”, invece, non è una soluzione consigliabile perché nesuno dei due coniugi è tutelato. Se si riesce a trovare un accordo è sempre bene renderlo ufficiale. Questa soluzione non è poi assolutamente consigliabile quando ci sono dei figli.